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Legge 24/11/2006 n. 286f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i poteri di vigilanza dell'Autorità di cui all'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. La composizione del consiglio dell'Autorità é aumentata di due membri con oneri a carico del suo bilancio. Il presidente dell'Autorità é scelto fra i componenti del consiglio. 5-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere da realizzare da parte di ANAS S.p.a. e delle altre concessionarie devono essere sottoposte al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la loro valutazione tecnicoeconomica ». 86. ANAS S.p.a., nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 26 febbraio 1994 n. 143: a) richiede informazioni ed effettua controlli, con poteri di ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili in ordine al rispetto degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992 n. 498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonché dei propri provvedimenti; b) emana direttive concernenti l'erogazione dei servizi da parte dei concessionari, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i concessionari e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori; c) emana direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica i costi delle singole prestazioni per assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, provvedendo quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri Paesi e assicurando la pubblicizzazione dei dati; d) irroga, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 23 dicembre 1992 n. 498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza da parte dei concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a euro 25.000 e non superiori nel massimo a euro 150 milioni, per le quali non é ammesso quanto previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689; in caso di reiterazione delle violazioni ha la facoltà di proporre al Ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione; e) segnala all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con riferimento agli atti e ai comportamenti delle imprese sottoposte al proprio controllo, nonché di quelle che partecipano agli affidamenti di lavori, forniture e servizi effettuate da queste, la sussistenza di ipotesi di violazione della legge 10 ottobre 1990 n. 287. 87. Nel caso in cui il concessionario, in occasione del primo aggiornamento del piano finanziario ovvero della prima revisione della convenzione di cui al comma 82, dichiari espressamente di non voler aderire alla convenzione unica redatta conformemente a quanto previsto dal comma 83, il rapporto concessorio si estingue. ANAS S.p.a. assume temporaneamente la gestione diretta delle attività del concessionario per il tempo necessario a consentirne la messa in gara. Nel conseguente bando di gara devono essere previste speciali garanzie di stabilità presso il concessionario subentrante per il personale del concessionario cessato, dipendente dello stesso da almeno un anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i termini e le modalità per l'esercizio delle eventuali istanze di indennizzo del concessionario cessato. 88. Nel caso in cui la convenzione unica, da redigere conformemente a quanto previsto dal comma 83, non si perfezioni entro il termine di cui al comma 82 per fatto imputabile al concessionario, quest'ultimo decade, previa contestazione dell'addebito e nel rispetto del principio di partecipazione e del contraddittorio, dalla concessione ed ANAS S.p.a. provvede ai sensi del comma 87 per la gestione delle sue attività. Si procede in modo analogo qualora ANAS S.p.a. ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che il concessionario formuli anteriormente al quarto mese precedente la scadenza del termine di cui al comma 82. 89. All'articolo 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003 n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004 n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 5 é sostituito dal seguente: «5. Il concessionario comunica al concedente, entro il 30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le variazioni nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al concedente, entro il 15 novembre di ogni anno, la componente investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni, previa verifica della correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la comunicazione, nonché una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di concerto, approvano le integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione; decorso tale termine senza una determinazione espressa, il silenzio equivale a diniego di approvazione»; b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati. 90. Dall'attuazione dei commi da 82 a 89 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 91. All'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971 n. 1158, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel primo comma, le parole: «ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipi direttamente o indirettamente l'Istituto per la ricostruzione industriale con almeno il 51 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ad una società per azioni al cui capitale sociale partecipano ANAS S.p.a.. le regioni Sicilia e Calabria, nonché altre società controllate dallo Stato e amministrazioni ed enti pubblici. Tale società per azioni é altresì autorizzata a svolgere all'estero, quale impresa di diritto comune ed anche attraverso società partecipate, attività di individuazione, progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture trasportistiche e di opere connesse»; b) il secondo comma é abrogato. 92. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una volta trasferite ad altra società controllata dallo Stato le azioni di Stretto di Messina S.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria». 93. Le risorse di cui al comma 92, nel rispetto del principio di addizionalità, sono assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo. Le suddette risorse sono destinate, per il 70 per cento, ad interventi nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione Calabria. Le modalità di utilizzo sono stabilite, per la parte relativa agli interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria, e, per la parte relativa agli interventi in materia ambientale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria. 94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attività culturali, l'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modificazioni, é sostituito dal seguente: «Art. 54 - Ordinamento 1. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero. 2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'articolo 4». 95. L'articolazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, come modificato dal comma 94 del presente articolo, entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2007. Fino all'adozione del nuovo regolamento di organizzazione restano comunque in vigore le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004 n. 173, in quanto compatibili con l'articolazione del Ministero. 96. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 2, le parole: «dal Capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «dal Segretario generale del Ministero»; b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero»; c) all'articolo 7, comma 3, le parole: «sentito il capo del dipartimento per i beni culturali e paesaggistici» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Segretario generale del Ministero». 97. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 8 gennaio 2004 n. 3, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sei anni». 98. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006 n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 19-bis, il secondo periodo é sostituito dal seguente: «Per l'esercizio di tali funzioni é istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione generale del turismo che é conseguen temente soppressa»; b) al comma 19-quater, il primo periodo é sostituito dal seguente: «Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, nonché le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attività produttive »; |
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